sabato 25 febbraio 2012







Via libera dal CdM alle semplificazioni fiscali




Dopo una nuova seduta-fiume di più di sei ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato, ieri, il DL sullesemplificazioni fiscali, con il quale il Governo intende introdurre misure che – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione normativa e della lotta all’evasione. Il provvedimento, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanza, consta di 13 articoli.
Sciolto il nodo dell’IMU sugli immobili commerciali della Chiesa, attraverso la presentazione di un un emendamento al DL n. 1/2012, dal testo sarebbe “saltato” il fondo per cominciare a pensare a unabbassamento della pressione fiscale a partire dal 2014, utilizzando anche i proventi della lotta all’evasione fiscale.
Tra le misure contenute nel provvedimento, figura innanzitutto la proroga per il pagamento dell’imposta dibollo sulle attività scudate, spostata dal 16 febbraio al 16 maggio prossimo. Inoltre, per la soglia di 1.000 per i pagamenti di pensioni e stipendi in contanti, viene differito al 1° maggio l’ultilizzo di strumenti elettronici. Sempre in materia di limitazioni all’uso del contante e tracciabilità, viene introdotta una derogaper gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano: la disposizione prevede, infatti, che, per acquisti di beni effettuati da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera, non trovano applicazione le misure che pongono il divieto all’uso del contante oltre i 1.000 euro.
Le altre misure, in base a quanto comunicato dal Governo, sembrano in linea con quanto anticipato nei giorni scorsi del 22 febbraio 2012).
In relazione alla rateizzazione dei debiti tributari, infatti, il DL permette la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR n. 602/73 anche nei casi di decadenza del beneficio previsto dall’art. 3-bis del DLgs. n. 462/97; in tal modo, il contribuente potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Le soluzioni proposte sono tre: piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, con decadenza che opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; divietod’iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
In materia, invece, di comunicazioni e adempimenti formali, il DL prevede che, al fine di accedere a regimi fiscali speciali o di fruire di particolari agevolazioni, il contribuente possa presentare l’eventuale apposita comunicazione o assolvere un adempimento di carattere formale anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento, pagando una sanzione minima di 258 euro.
Oltre alla reintroduzione del vecchio elenco “clienti e fornitori”, come trapelato nei giorni scorsi, le imprese tenute a osservare la disciplina “black list” dovranno poi comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a 500 euro.
Presenti, nel decreto, anche misure di contrasto all’evasione, come la possibilità, per la Guardia di Finanza, di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere all’Agenzia le proposte per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo, e l’estensione dell’obbligo, da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza.
Fonte EuteknePer le partite IVA inattive, ancora, l’Agenzia provvederà a inviare in modo automatico unacomunicazione ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi, perché l’Agenzia non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. In assenza di motivazioni valide, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Infine, modifiche all’IMU per le case all’estero: l’imposta non sarà dovuta se il suo importo calcolato nonsupera i 200 euro. Inoltre, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato, ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti e, per gli Italiani che lavorano all’estero per lo Stato, si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
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 fonte Eutekne

mercoledì 22 febbraio 2012


L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 15/2012 di ieri, ha fornito la propria interpretazione in merito all’applicazione dell’art. 14, comma 11, della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui “ilimiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
In primo luogo, il documento di prassi ha osservato come la novità legislativa abbia posto fine aldisallineamento tra la disciplina IVA e quella delle imposte dirette, generato dall’art. 7, comma 2, lett. m), del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo). Tale disposizione, come si ricorderà, aveva innalzato la soglia massima dei ricavi per poter accedere al regime della contabilità semplificata (art. 18 del DPR n. 600/1973) ai seguenti importi, differenziati in base alla tipologia dell’attività esercitata:
prestazioni di servizi, individuate sulla base del DM 17 gennaio 1992: 400.000 euro (in luogo di 309.874,14 euro);
altre attività: 700.000 euro (invece di 516.456,90 euro).
Sul punto, si rammenta che tale parametro opera anche nei confronti dei soggetti che svolgono contemporaneamente attività di servizi e non, senza avvalersi della distinta annotazione dei corrispettivi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 293/2007 e circolare n. 80/2001).
L’adeguamento effettuato dal Decreto Sviluppo aveva, tuttavia, mantenuto inalterati i limiti di volume d’affari previsti dall’art. 7 del DPR n. 542/1999, che consente ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA – maggiorati dell’1% a titolo d’interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi – con periodicità trimestrale, anziché mensile, ovvero entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Il predetto art. 14, comma 11, della L. n. 183/2011 ha pertanto ovviato a tale circostanza riallineando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i limiti ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, pur lasciando alcuni dubbi operativi, affrontati proprio dalla risoluzione n. 15/2012.
Innanzitutto, è stato chiarito che – sebbene quest’ultima modifica normativa sia stata introdotta autonomamente, senza intervenire direttamente sull’art. 7 del DPR n. 542/1999 – è a quest’ultimo che si deve fare esclusivo riferimento, per individuare il parametro al quale devono essere ricollegate le nuove soglie. Di conseguenza, il richiamo (operato dalla citata disposizione della Legge di stabilità 2012) ai limiti “fissati per il regime di contabilità semplificata” non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del DPR n. 917/1986. Diversamente, continua ad operare soltanto il parametro del volume d’affari, individuato a norma dell’art. 20 del DPR n. 633/1972, rappresentato dall’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, con esclusione, quindi, delle vendite di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di beni di cui al successivo art. 36, ultimo comma, e delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette ad imposta a norma dell’art. 7-ter del predetto Decreto IVA.
Prestazioni di servizi con limite a 400mila euro, 700mila per altre attività
In altri termini, come precisato dalla risoluzione n. 15/2012, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA è riconosciuta ai soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro nel caso di impresa avente ad oggetto un’attività di prestazioni di servizi, 700.000 euro nelle altre ipotesi. È stato altresì precisato che, in relazione alla fattispecie del contemporaneo svolgimento di entrambe le tipologie di attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di cui all’art. 7, comma 2, del DPR n. 542/1999 è elevato a 700.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate si è, infine, soffermata sull’eventuale possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta: è stato osservato, in particolare, che l’innalzamento dei suddetti limiti opera anche ai fini dell’applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 542/1999. Pertanto, i soggetti passivi che non hanno superato tali soglie, e optano per la periodicità trimestrale, devono versare l’eventuale eccedenza a debito entro il 16 marzo dell’anno successivo – con la maggiorazione dell’1% – oppure non oltre il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, se hanno aderito a tale facoltà: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, sono tenuti a corrispondere, oltre alla citata maggiorazione, anche quella ulteriore dello 0,40% per ogni mese, o frazione dello stesso, qualora il versamento del saldo venga eseguito dopo il 16 marzo.
 Fonte Euteknewww.studioiadevaia.com
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L'Assessorato del Lavoro ha pubblicato gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento previsto dal Fondo microcredito FSE

Gli elenchi sono 5, per un totale di 256 beneficiari. 

Ricordiamo che l'intervento prevede la concessione di un mutuo fino a 25mila euro a tasso zero, rimborsabile in 60 mesi, ed è rivolto a: 
• soggetti a rischio di esclusione sociale (lavoratori con età superiore ai 50 anni, giovani disoccupati o inoccupati, cassa integrati); 
• donne; 
• soggetti svantaggiati (es. soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti…); 
• famiglie monoparentali; 
• coloro che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale; 
• nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi); 
• microimprese costituende o già costituite - con forma giuridica di ditta individuale, società di persone, 
società a responsabilità limitata; 
• cooperative (di tipo A e B) in fase di costituzione o già costituite; 
• piccole imprese da costituire; 
• organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato che operano nei settore dei servizi sociali alla persona.