sabato 16 febbraio 2013

L’INPS «detta» le nuove aliquote contributive per artigiani e commercianti

Con la circ. n. 24 di ieri, 8 febbraio 2013, l’INPS ha fornito importanti indicazioni operative in merito alla contribuzione IVS prevista, per il 2013, per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti.In tal senso, si ricorda che l’art. 24, comma 22 del DL n. 201/2011 ha previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti presso l’INPS aumentino dell’1,3% e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Di conseguenza, per il 2013, tali aliquote saranno pari al 21,75%.Di converso, la circolare precisa che rimane invariato il regime agevolativo stabilito dall’art. 59, comma 15 della L. n. 449/1997, consistente in uno sgravio del 50% sui contributi dovuti dagli artigiani e commercianti over 65, già pensionati presso gestioni dell’INPS, così come continua ad applicarsi, per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore ai 21 anni, la riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L. n. 233/1990. Invece, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla relativa aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del DLgs. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per cessazione definitiva di attività. Inoltre, si conferma, anche per il 2013, l’applicazione del contributo pari 0,62 euro mensili, previsto dall’art. 49, comma 1 della L. n. 488/1999 per le prestazioni di maternità.Ciò premesso, nella circolare in esame vengono rappresentati i casi di applicazione, per artigiani e commercianti, delle aliquote contributive per il 2013, a cominciare dalla contribuzione IVS sul reddito minimo annuo, che per quest’anno è fissato nella misura di 15.357 euro.In particolare, le aliquote sono del 21,75% per i titolari di attività artigiana di qualsiasi età e i loro coadiuvanti/coadiutori con età superiore ai 21 anni; per questi ultimi l’aliquota scende al 18,75% se l’età non supera 21 anni. Invece, per gli iscritti alla gestione commercianti, l’aliquota è fissata nella misura del 21,84% per i titolari di qualsiasi età e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (mentre scende al 18,84% se l’età è pari o inferiore ai 21 anni). Date queste aliquote, il contributo calcolato sul reddito minimale annuo sarà dunque di 3.347,59 euro, comprensivi del contributo di maternità, per gli artigiani (2.886,88 euro per i loro coadiuvanti con età non superiore ai 21 anni), mentre per gli iscritti alla gestione commercianti la misura sarà pari a 3.361,41 euro, sempre comprensivi del contributo di maternità, che diventano 2.900,70 per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore ai 21 anni.Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, l’INPS ricorda che il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.357 euro annui, in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 45.530 euro, oltre il quale si conferma un aumento di aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 3-ter della L. 438/1992. Quindi, a partire da 45.530,01 euro, le aliquote contributive che verranno applicate ad artigiani e commercianti saranno, rispettivamente, del 22,75% e del 22,84%, mentre per i loro coadiuvanti con età non superiore a 21 anni saranno, rispettivamente, del 19,75% e del 19,84%.Con riferimento, poi, al massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi, l’INPS precisa che per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il valore 2013 è pari a 75.883 euro, mentre, per coloro privi di anzianità contributiva a tale data (quindi iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva) il massimale è pari a 99.034 euro. Le relative aliquote saranno applicate, con i predetti valori, su due scaglioni: il primo fino 45.530,00 euro, il secondo da 45.530,01 euro fino al valore del massimale. Per fare un esempio, nel caso di titolari di attività artigiane con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il contributo previdenziale massimo calcolato su 75.833 euro sarà di 16.808,08 euro, determinato dall’applicazione dell’aliquota del 21,75% fino a 45.530,00 euro, al quale va sommato il risultato dell’aliquota del 22,75% applicata sui restanti 30.353 euro.Infine, le ultime indicazioni presenti nella circ. 24/2013 riguardano i termini e le modalità di versamento dei contributi, da effettuarsi mediante modello F24. Per il versamento delle 4 rate dovute sul minimale di reddito, le scadenze sono fissate per il 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, mentre per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

L’Agenzia delle Entrate «rassicura» i contribuenti sul redditometro

Nell’attesa dell’annunciata circolare, nei giorni scorsi sono circolate alcune indiscrezioni in base alle quali l’Agenzia delle Entrate avrebbe intenzione di effettuare una parziale inversione di rotta rispetto a quanto era emerso da una prima lettura del decreto del 24 dicembre 2012, attuativo del “nuovo” redditometro. Il punto dolente concerne le spese medie ISTAT, che riguardano varie voci di spesa, che il contribuente, del tutto legittimamente, ben può non aver sostenuto. Riepiloghiamo brevemente i termini della questione.Mediante il “nuovo” accertamento sintetico, l’intero reddito delle persone fisiche viene determinato sulla base:- delle spese sostenute dai contribuenti in base ai dati che risultano dall’Anagrafe tributaria;- degli investimenti patrimoniali come l’acquisto di auto, immobili o azioni;- delle spese medie Istat imputate in base alla zona geografica di residenza del contribuente e del suo nucleo familiare.È chiaro che sulle spese che risultano dalle banche dati del Fisco, salvo la presenza di errori materiali, c’è poco da dire: se un contribuente ha speso 60.000 euro per un viaggio di un mese con l’intera famiglia (composta magari da 5 persone) ai Caraibi, dovrà dimostrare in che modo ha reperito le risorse finanziarie a tal fine, ove ci sia una discordanza con la dichiarazione dei redditi.Per gli investimenti patrimoniali, il decreto dice che verranno vagliati per intero nell’anno del sostenimento al netto, però, dei disinvestimenti dei quattro anni precedenti e del mutuo ottenuto: in sostanza, se nell’anno X ho ceduto un immobile per 100.000 euro e nell’anno x+1 ho acquistato senza mutuo un altro immobile per 200.000 euro, 100.000 euro saranno imputati quale maggior reddito nell’anno x+1, stando a me dimostrare che il denaro utile mi è stato elargito da familiari, o che è frutto dei risparmi accantonati nei pregressi anni.L’Agenzia delle Entrate ha affermato, sempre secondo le predette indiscrezioni, che ci sarà un “ritorno al passato”, e che la spesa sarà quindi imputata per quinti in cinque anni. Allora, se non verrà modificato il decreto dello scorso dicembre, rimane fermo che verranno defalcati i disinvestimenti, e nell’anno x+1 mi sarà imputato un reddito di 20.000 euro (un quinto di 100.000). Se così fosse, non si può che esprimere una valutazione positiva, ma è bene attendere futuri sviluppi, posto che sarebbe forse un po’ eccessivo per un chiarimento contenuto in una circolare.Passiamo ora al vero nodo della questione: le spese medie Istat, che tanto hanno preoccupato i contribuenti italiani, magari a dismisura, a causa di critiche che, forse, sono state troppo aspre.È bene sgomberare il campo da un possibile equivoco: non può essere affermato, come sembra emergere dalle indiscrezioni citate, che le spese medie ISTAT non entreranno nel redditometro, posto che se così fosse il decreto sarebbe in sostanza da rivedere completamente, e ciò non può che provenire da un ulteriore intervento normativo, e non da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.Le spese medie Istat, a quanto pare, “entreranno” in gioco solo nel contraddittorio. Occorre ricordare che il contraddittorio è antecedente all’avviso di accertamento, e che è imposto dall’art. 38 del DPR 600/73, successivo alle modifiche del DL 78/2010.Quindi, volendo essere critici, per forza di cose le spese medie Istat “entreranno in gioco” nel contraddittorio: in detta sede, ci si incontrerà con il funzionario dell’Agenzia delle Entrate proprio per vagliare l’attendibilità della ricostruzione sintetica del reddito. Volendo, invece, essere meno critici, e questa è la nostra intenzione, si potrebbe asserire che solo nel contraddittorio il Fisco sarà in grado di appurare quali spese medie Istat possano, con sufficiente ragionevolezza, essere imputate al contribuente, e allora si confermerebbe quanto sostenuto varie volte sulle pagine di Eutekne.info.In altri termini, è indispensabile l’imputazione “calibrata” e non automatica delle spese per vestiario e per alimenti (si ribadisce che a una persona anziana di 90 anni che non ha mai acquistato un vestito negli ultimi 10 anni non possa in pratica essere attribuito alcunché, mentre a conclusioni diverse si dovrà pervenire per un pensionato magari di 60 anni, che mostra un certo interesse per l’abbigliamento).Come farà il Fisco a “calibrare” le spese da imputare a ciascun contribuente, ovvero a decidere quali e quante spese imputare? Non è possibile dirlo a priori, sta al buon senso del funzionario. Una cosa è chiara: l’imputazione dei dati Istat mai potrà essere automatica e mai potrà essere una presunzione legale relativa, quindi “contraddittorio” dovrà essere sinonimo di confronto costruttivo tra le parti, e non di un di colloquio con funzionari che, avendo davanti il decreto, cercheranno di imputare tutte le spese che possono, solo per raggiungere obiettivi di cassa, sganciati dal concetto di capacità contributiva, che, è bene rammentarlo, è un principio imposto dall’art. 53 della Costituzione.

Comunicazione per il 55% entro il 2 aprile

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), devono comunicare entro il 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo è domenica ed il 1° aprile è un giorno festivo “Lunedì di Pasqua”) le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2012.L’adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.La comunicazione deve essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti “solari” coincide con il 2 aprile 2013.Non è invece necessario inviare alcuna comunicazione se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d’imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.Nella comunicazione, devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (vale a dire nel 2012, per i soggetti “solari”), ancorché l’intervento fosse già avviato nei periodi d’imposta precedenti (ad esempio, nel 2010 e/o nel 2011, per i soggetti “solari”) e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.Devono essere indicate le sole spese sostenute nel 2012Possono beneficiare dell’agevolazione in questione sia le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, sia i soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.Legittimato a fruire della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione, quindi, è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d’impresa, che possiede o detiene l’immobile sul quale viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296/2006 e ne sostiene le spese. Sono altresì legittimati i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all’intervento, e solo nel caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all’attività di impresa, arte o professione.Se le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi (è il caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile e pluralità di locatari o comodatari). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la stessa comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.Il modello di comunicazione da utilizzare è quello approvato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze.L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.). Per la redazione guidata della comunicazione e per la predisposizione del file da inviare telematicamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicativo “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica”.Si ricorda, infine, che, con l’art. 11, commi 2 e 3 del DL 22 giugno 2012 n. 83, conv. con L. 7 agosto 2012 n. 134, è stata disposta la proroga alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013 della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento).Salvo ulteriori proroghe, infatti, a decorrere dalle spese effettuate dal 1° luglio 2013, in relazione ad interventi di risparmio energetico, i soggetti IRES non potranno più beneficiare della “vecchia” detrazione del 55% e nemmeno di quella “nuova” contenuta nell’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF che fino al 30 giugno 2013 è fissata al 50%, ma che dal 1° luglio 2013 dovrebbe tornare al 36%) essendo applicabile soltanto ai soggetti IRPEF. Pertanto, salvo futuri interventi “estensivi”, per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti IRES dovranno completare i lavori entro giugno 2013.

Start up innovative, possibile l’iscrizione anche oltre il 17 febbraio

Le start up innovative già costituite possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese anche oltre il 17 febbraio; rimane, tuttavia, fermo il termine del 19 dicembre 2012 per il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 del DL n. 179/2012 per la qualifica di start up innovativa. Tali chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico con apposito comunicato stampa, emanato in risposta ad un quesito di Infocamere.

In particolare, Infocamere ha posto al Ministero dello Sviluppo economico un quesito relativo all’applicazione delle norme sulle start up innovative, con riferimento a quelle società di capitali che erano già state costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 179/2012 (19 dicembre 2012). Per tali società, è, infatti, previsto un termine di 60 giorni, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del DL n. 179/2012 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL, per depositare presso il Registro delle imprese la dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di start up innovativa, al fine di beneficiare delle misure previste dalla legge. Il termine entro cui depositare tale dichiarazione scadrebbe, quindi, il 17 febbraio 2013.

Non essendo l’interpretazione della norma univoca, Infocamere ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di chiarire se sia possibile, per queste società, depositare la dichiarazione anche nel caso in cui siano decorsi i 60 giorni, vale a dire in data successiva al 17 febbraio 2013.
Riferendosi alla finalità della norma, individuabile nella scelta del legislatore di estendere le misure previste per le nuove start up anche alle imprese già operanti, il Ministero dello Sviluppo economico ha argomentato come la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti sia ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17 febbraio 2013.

Contestualmente, il MISE ha tuttavia precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata massima della start up innovativa (decorrente dalla medesima data), sono invece inderogabili.
Istruzioni nella Guida della Camera di Commercio

Si ricorda che con la Guida operativa della Camera di Commercio, redatta con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati chiariti gli “adempimenti amministrativi ed informatici sulle nuove imprese dedicate all’innovazione - Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”. La Guida fornisce le indicazioni operative per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della norma, in attesa dell’adeguamento dei decreti sulle specifiche telematiche dei formati delle domande per il Registro delle imprese.

In generale:
- la domanda di iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale mediante Comunicazione unica al Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL;
- la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, per gli adempimenti nel Registro delle imprese, opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione.
In merito a tale ultimo punto, viene inoltre precisato che, per le società già costituite, l’esenzione vale anche per la presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale.

domenica 10 febbraio 2013

Novità in tema di riscossione imposte

1 PREMESSA
Le novità in materia di riscossione previste dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) riguardano, in particolare:• il c.d. “annullamento automatico” delle cartelle interessate da pagamenti, sgravi o altre cause di non esigibilità, che avviene a seguito di un’autodichiarazione del contribuente;• la “rottamazione” dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo non superiore a 2.000,00 euro;• i solleciti di pagamento per la riscossione di debiti sino a 1.000,00 euro.2 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTOÈ stata introdotta una speciale procedura che consente al contribuente di ottenere l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento notificati per imposte sui redditi, IRAP e IVA, in presenza di determinati requisiti.Detto effetto si ottiene presentando all’Agente della riscossione un’apposita autodichiarazione, la quale non prevede particolari modalità.La procedura introdotta dalla L. 228/2012 attiene a ogni tipo di entrata, quindi, in assenza di disposizioni contrarie, può trovare applicazione anche per le cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.L’aspetto interessante della nuova procedura consiste nel fatto che, a seguito dell’auto¬dichiara-zione del contribuente, ogni atto di riscossione o cautelare deve immediatamente bloccarsi, potendo riprendere solo nel momento in cui l’ente creditore comunica l’infondatezza di quanto sostenuto dal contribuente. 2.1 PROCEDURAIl contribuente, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (es. il pignoramento) o cautelare (es. il fermo di beni mobili registrati) può presentare un’autodichiarazione all’Agente della riscossione ove si documenta che sono intervenuti pagamenti, annullamenti ad opera dell’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate o INPS), sospensioni giudiziali o altre cause di non esigibilità del credito.A questo punto, l’Agente della riscossione ne dà notizia all’ente creditore e il debito è annullato in automatico se questi, entro 220 giorni dalla data di invio dell’autodichiarazione del contribuente, non fornisce una risposta.Ferma restando la responsabilità penale contemplata dalla legislazione vigente in caso di falsità di documenti, il contribuente può essere punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258,00 euro, se la documentazione prodotta è falsa.2.2 DECORRENZALa procedura descritta opera anche per le dichiarazioni presentate prima dell’1.1.2013 (data di entrata in vigore della L. 228/2012).In tal caso:• entro il 29.3.2013, l’ente creditore deve inviare la comunicazione al debitore e all’Agente della riscossione;• in mancanza, trascorso inutilmente il termine del 6.8.2013, i debiti sono annullati di diritto.3 “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI RESI ESECUTIVI SINO AL 31.12.99La legge di stabilità 2013 ha previsto che tutti i ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo non superiore a 2.000,00 euro, sono annullati automaticamente se non risultano pagati entro l’1.7.2013.Per appurare se il ruolo è stato reso esecutivo entro il 31.12.99, occorre verificare la data in cui esso è stato sottoscritto, informazione che, di norma, si evince dalla cartella di pagamento.Il limite di 2.000,00 euro deve essere quantificato tenendo conto delle somme richieste a titolo di imposta, delle sanzioni e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.Detto annullamento si verifica, in presenza dei suddetti requisiti, senza la necessità che il debitore invii alcuna comunicazione.4 SOLLECITI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DI DEBITI SINO A 1.000,00 EUROPrima delle innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2013, per poter riscuotere debiti di entità sino a 2.000,00 euro, l’Agente della riscossione avrebbe dovuto inviare al contribuente due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo.Ora, detta prescrizione è stata soppressa, ma, nel contempo, è stato istituito l’obbligo, per le riscossioni di debiti sino a 1.000,00 euro, di inviare un sollecito di pagamento. In tal caso, le azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) non possono iniziare se non dopo 120 giorni da tale invio.La nuova disposizione si applica in tutte le ipotesi di riscossione coattiva intraprese dopo l’1.1.2013.

COMUNICAZIONE DATI AI FINI IVA SCADENZA DEL 28/02/2013

COMUNICAZIONE DATI AI FINI IVA SCADENZA DEL 28/02/20131 SOGGETTI OBBLIGATISono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA per l’anno 2012 i soggetti:• titolari di partita IVA;• obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche se nel 2012:– non hanno effettuato operazioni imponibili;– ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche.2 SOGGETTI ESCLUSISono invece esclusi dall’obbligo in oggetto:• i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2012, ossia:– i contribuenti che, per l’anno 2012, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effet-tuato soltanto operazioni esenti;– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, co¬stituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);– gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti, salvo che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;– le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nel 2012;– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. “leggero”, qualora abbiano effettuato, nel 2012, so¬lo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamen¬to dell’imposta;– le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le asso-ciazioni pro loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91;– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito co-mu¬ni¬ta¬rio, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domi¬ci¬lia¬ti o residenti in Italia o in un altro Stato membro;• i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2012 entro il mese di febbraio 2013, indi¬¬pendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiara-zione stessa;• le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2012, un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;• le persone fisiche che, per il 2012, si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi contri¬buenti minimi”);• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;• gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pub¬¬¬bli¬ci che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali;• gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.3 MODELLO DA UTILIZZAREIl modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2012 continua ad essere quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011, già utilizzato nel 2011 e nel 2012.Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2013 sono però state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello, in sostituzione di quelle approvate con il suddetto provvedimento del 17.1.2011, al fine di tenere conto di sopravvenute novità normative.Il modello per la comunicazione dati IVA, unitamente alle nuove istruzioni, è disponibile sui siti Internet:• dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);• del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONELa comunicazione dati IVA relativa al 2012 deve essere presentata entro il 28.2.2013, esclusiva-mente in via telematica:• direttamente dal contribuente;• oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione dati IVA relativa al 2012.

Iscrizione delle start-up innovative

Il Decreto Legge n. 179/2012 (articolo 25, comma 1), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una norma per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.

La start-up innovativa viene definita come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, residente in Italia e le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.



La norma prevede una serie di requisiti particolari affinché una società (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto), anche in forma cooperativa possa qualificarsi come start-up innovativa:

a) i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

b) la società deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuire, e non avere distribuito, utili;

f) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.



Inoltre, la start-up deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;

2) impiegare dipendenti o collaboratori altamente qualificati per almeno un terzo della forza lavoro complessiva;

3) essere titolare o depositaria o licenzataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.


Agevolazioni

Sono previste delle agevolazioni per l'avvio e la gestione dell'impresa quali:

- deroghe al diritto societario;

- riduzione degli oneri per l'avvio;

- esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese;

- esenzione dal pagamento del diritto annuale delle Camere di commercio per non oltre il quarto anno di iscrizione (dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale);

- regime fiscale e contributivo di favore (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea).


Iscrizione delle start-up innovative in una sezione speciale del Registro delle Imprese

Condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla norma è che le start-up innovative vengano iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni.

Il 17 febbraio 2013 è il termine per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese delle società costituite da meno di 4 anni che soddifino i requisiti.