martedì 21 maggio 2013

La Regione Sardegna ha comunicato che il nuovo Bando per il Microcredito 2012 sarà pubblicato il 25 maggio .

La Regione Sardegna ha comunicato che il nuovo Bando per il Microcredito 2012 sarà pubblicato il 25 maggio . La SFIRS è il soggetto attuatoree del Fondo Microcredito , finanziato dal Por Sardegna Fse (Fondo sociale Europeo) 2007-2013, che quest'anno può contare su oltre 31,5 milioni di euro. Le domade potranno essere presentate a partire dal 18 giugno. Importo massimo erogabile 25.000 euro. Il nuovo bando sul Microcredito si inquadra nella strategia che la Giunta sta attuando per rilanciare il lavoro e l’occupazione nell’isola. In un momento in cui è difficile accedere al credito bancario, lo è ancora di più per le fasce sociali più deboli. L’iniziativa è rivolta a categorie svantaggiate, come prevede la strategia di Lisbona per la crescita, l’occupazione, e la promozione dell’inclusione sociale. I precedenti Bandi del Microcredito hanno concesso concesso credito a oltre 1600 imprese. Il bando sarà subito operativo. il primo gruppo di richieste ammesse al prestito sarà finanziato già dalla seconda metà del mese di agosto.Il bando prevede la concessione di un prestito a tasso zero (in regime de minimis) che va da 5 mila a 25 mila euro. Non viene richiesta alcuna garanzia La restituzione avverrà con rate mensili in 60 mesi. Verranno ammessi soggetti anche con difficoltà di accesso al credito. Le domande potranno essere presentate ad esempio da: lavoratori over 50, giovani disoccupati o inoccupati, cassintegrati, donne, diversamente abili, migranti, nuovi imprenditori Imprese già esistenti da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda

sabato 18 maggio 2013

Confermata la sospensione della prima rata dell’IMU per le abitazioni principali

Confermata la sospensione della prima rata dell’IMU per le abitazioni principali.


Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL recante “Interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica”.

Oltre alle novità in materia di imposta municipale propria, di cui si dirà meglio, come riporta il comunicato di Palazzo Chigi, il provvedimento prevede l’eliminazione degli stipendi di Ministri, Viceministri e Sottosegretari che siano membri del Parlamento e introduce disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Tornando all’IMU, in attesa che venga riformata la disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (si veda “In arrivo la riforma della tassazione immobiliare” di ieri), il versamento prima rata dell’IMU, che per la generalità degli immobili dovrà avvenire entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica), è sospeso per:
- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.

In sostanza, viene riproposto quel che in passato era stato previsto per l’ICI che, si ricorda, era stata abolita dall’art. 1 del DL n. 93/2008 sulle abitazioni principali a partire dall’anno 2008, con l’esclusione delle abitazioni “di pregio”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Riproposta l’esclusione in passato prevista per l’ICI

Ai fini dell’IMU, inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, si intendono pertinenze dell’abitazione principale (accedono di conseguenza al regime di favore accordato rispetto a quest’ultima e, quindi, possono beneficiare della sospensione dal versamento della prima rata scadente il prossimo 17 giugno) esclusivamente:
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Il DL approvato, inoltre, introduce una clausola di salvaguardia secondo cui, entro il 31 agosto 2013, dovrà essere attuata la riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare sopra citata, ivi compresa la modifica della disciplina della TARES e la deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa pagata per gli immobili utilizzati per le attività produttive, nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo.
Nel caso in cui la riforma non venga attuata entro il predetto termine, la prima rata dell’IMU sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.

giovedì 16 maggio 2013

Verso la sospensione dell’IMU solo per la prima casa, niente da fare per le imprese

Verso la sospensione dell’IMU solo per la prima casa, niente da fare per le imprese.

Niente sospensione dell’IMU per i capannoni, almeno per il momento. Il Consiglio dei Ministri, in programma per venerdì, ha all’ordine del giorno – come si legge sul sito di Palazzo Chigi – le prime misure urgenti su CIG in deroga, stipendio dei membri del Governo con status parlamentare e imposta municipale unica, ma quest’ultima dovrebbe essere sospesa solo per le abitazioni principali.
Per quanto riguarda le imprese, la questione “sarà affrontata in un secondo momento”, han fatto trapelare ieri fonti di Governo.

Dall’IMU pagata da imprese e agricoltori, infatti, lo scorso anno erano arrivati 6-7 miliardi di euro: cifra difficile da coprire in tempi così rapidi. Resterebbe invece uno spiraglio ancora aperto per i fabbricati rurali.

La decisione è arrivata alla fine di una giornata di incontri. Per mettere a punto i dettagli del decreto, ieri si sono visti a Palazzo Chigi il Premier Enrico Letta e i Ministri interessati al provvedimento, Fabrizio Saccomanni dell’Economia, Enrico Giovannini del Lavoro e il Vicepremier Angelino Alfano. Saccomanni ha poi incontrato il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta. “Siamo impegnati a cercare la massima condivisione con le forze politiche”, ha sottolineato il Ministro dell’Economia, che ieri ha riferito al Premier anche del G7 e dell’Eurogruppo dei giorni scorsi, confermando, poi, che i margini per interventi maggiori su IMU e CIG non ci sono: è possibile “congelare” l’imposta sulla prima casa, ma non sui capannoni industriali e agricoli, perché il costo sarebbe esorbitante.

Il Premier Letta ha però spiegato la sua strategia: ottenere la chiusura della procedura d’infrazione aperta da Bruxelles per deficit eccessivo e sfruttare i margini concessi ai Paesi virtuosi per ridefinire nei prossimi 100 giorni sia la tassazione della casa, sia gli ammortizzatori sociali.

Del resto, che l’intervento per le imprese fosse una corsa a ostacoli si era capito anche dalle parole del Ministro per lo Sviluppo economico, Flavio Zanonato, che aveva riferito come l’intervento per i capannoni industriali potesse avere un costo intorno ai 1,5 miliardi di euro. Risorse che potevano aiutare solo una fetta della platea, forse le piccole imprese. In ogni caso, quella cifra era già alta, considerato che si fatica, in questo momento, a reperire le risorse anche per coprire la cassa integrazione in deroga.

Per la CIG, infatti, si profila un intervento più basso del previsto. A fronte di un fabbisogno di 1,5 miliardi aggiuntivi stimato dai sindacati, si ipotizzano per ora risorse inferiori, per poi rimpinguare la dotazione con coperture più solide nei prossimi mesi. Per finanziare la cassa in deroga, l’ipotesi sarebbe quella di attingere, al momento, ai Fondi per le politiche della formazione e per la produttività. Un po’ come già accaduto per il DL sui debiti della P.A., si stornerebbero ora alcune cifre confidando di poterle reintegrare con la legge di stabilità.
Rinvio a giugno per le misure a favore del lavoro dei giovani

Per l’IMU, dunque, si starebbe cercando di definire il perimetro d’intervento. Al momento, stando a fonti di Governo, la sospensione della rata di giugno sarebbe limitata alla prima casa, in attesa della riforma della tassazione che dovrebbe essere varata entro settembre. Sulle imprese, il Governo non ha potuto che rinviare.
Ora, però, politicamente, c’è anche da arginare la lunga coda di richieste, dal commercio alle case affittate, dagli alberghi agli immobili costruiti e invenduti. La platea rischia di allargarsi oltre misura e, soprattutto, molto al di là delle risorse disponibili.

L’altra emergenza, quella del lavoro dei giovani, sarà invece affrontata tra qualche settimana. Il Governo punta infatti a presentare il relativo pacchetto – ha annunciato il Ministro Giovannini – “entro giugno”.

mercoledì 15 maggio 2013

Soci lavoratori e amministatori di srl, doppia contribuzione a certe condizioni

Soci lavoratori e amministatori di srl, doppia contribuzione a certe condizioni.La norma, contenuta nell’art. 1, comma 208 della L. 662/96, che sancisce, per i soggetti che esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di imposizione contributiva, l’iscrizione alla sola gestione prevista per l’attività prevalente, continua ad essere oggetto di richieste di chiarimenti, cui l’INPS ha cercato di rispondere ieri, con la circolare n. 78.Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 12, comma 11 del DL 78/2010, la norma di interpretazione autentica del citato comma 208, che, discostandosi dall’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3240/2010) e recependo la tesi dell’INPS, ha stabilito che:- le attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, sono solo le attività aventi natura imprenditoriale ex art. 2195 c.c., quali quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell’INPS (si pensi, ad esempio, ai commercianti che svolgano anche attività di artigiano);- restano, invece, escluse dall’applicazione di tale principio le attività autonome non imprenditoriali o di collaborazione coordinata e continuativa per le quali sia obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L. 335/95 (co.co.co. quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.).Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata – il caso più ricorrente è quello dei soci lavoratori di srl commerciali che, al contempo, siano anche amministratori – non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del criterio dell’“attività prevalente”, ma le due attività rimangono, anche sotto il profilo previdenziale, distinte ed autonome, con conseguente possibile soggezione al prelievo contributivo nell’ambito di entrambe le Gestioni (Gestione INPS dei commercianti/artigiani/coltivatori diretti e Gestione separata), ove, naturalmente, ne sussistano i rispettivi presupposti.Anche nell’attuale contesto normativo, infatti – affermata la compatibilità astratta delle due iscrizioni e superato l’orientamento che richiedeva di procedere ad un giudizio comparativo (c.d. giudizio di prevalenza ex comma 208) al fine di individuare la Gestione cui pagare i contributi – resta la necessità di riscontrare, nell’attività effettivamente svolta dall’interessato, i requisiti (in particolare, la partecipazione personale ed abituale al lavoro aziendale) che possano condurre all’iscrizione dello stesso, oltre che alla Gestione separata (obbligatoria ogniqualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito, quali, ad esempio, redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall’ufficio di amministratore), anche ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (si vedano “Soci amministratori di srl, Gestione commercianti e separata cumulabili” del 5 aprile 2012 e “È costituzionale la doppia contribuzione per soci amministratori di srl” del 27 gennaio 2012).Rilevato come la giurisprudenza si sia ormai uniformata alla suesposta impostazione (tra le altre, Cass. nn. 8666/2013 e 17076/2011), l’Istituto di previdenza, sul quale grava l’onere probatorio al riguardo, si sofferma, quindi, sulle modalità di accertamento (non soltanto documentali, ma anche basate su accertamenti in loco) dei suddetti requisiti. Innanzitutto, si ricorda che sono soci lavoratori coloro che svolgano un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e che, comunque, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, “posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/2012).Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 126/2011), inoltre, i “connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo”, potendo ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni ovvero un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituente lo scopo aziendale. È, quindi, evidente che si tratta di una valutazione complessa, soprattutto nelle realtà più piccole. Rilevante, ai fini della valutazione, può indubbiamente essere la presenza di dipendenti o collaboratori.Valutazione complessa, specie nelle realtà più piccoleSu un altro fronte, vengono in considerazione anche i chiarimenti forniti dalla circolare in esame con riguardo agli “oneri accessori”. In effetti, l’art. 12, comma 11 del DL 78/2010, passato, su questo punto, anche al vaglio della Consulta (Corte Cost. nn. 15/2012 e 32/2013), essendo una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, dotata, quindi, di efficacia retroattiva, deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili, entro i termini prescrizionali.Con riferimento ai casi in cui vi sia la necessità di provvedere alla “regolarizzazione” di inadempienze contributive relative a periodi pregressi, l’INPS, in considerazione dei contrastanti orientamenti sulla legittimità della doppia contribuzione, che hanno preceduto l’intervento del DL 78/2010, conferma tuttavia l’applicabilità dell’art. 116, comma 15 della L. 388/2000, il quale prevede che, su domanda dell’interessato e fermo restando l’integrale pagamento dei contributi dovuti, possa essere disposta la riduzione sino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento di contributi. Ciò allorché risulti, appunto, come nelle ipotesi in esame, che l’inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

sabato 4 maggio 2013

Prescrizione di fatture e parcelle.

Prescrizione di fatture e parcelle.Fatture e parcelle non pagate? Siamo alle solite, vero? Sempre la stessa storia. Ma quali sono i termini prescrizionali? E quando decade il diritto ad incassare?Prima di entrare nel merito, una piccola precisazione è d’obbligo. Chiariamo, prima di tutto, la differenza tra prescrizione e decadenza.La prima (prescrizione) è un mezzo con cui il nostro ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.La seconda (decadenza) consiste nella perdita della possibilità di esercitare il diritto per mancato esercizio del termine perentorio. Due termini simili ma giuridicamente differenti. Ma non voglio farti una lezione di diritto, voglio solo spiegarti in parole semplici entro quanto tempo si prescrivono le fatture e le parcelle.Cominciamo dalle prime.Le fatture commerciali, generalmente, si prescrivono dopo 5 anni dall’emissione, salvo atti che interrompono tali termini (vedi articolo 2948 del Codice Civile). In caso di contratto scritto, convenzionalmente può essere previsto il computo degli interessi.In mancanza di contratto e se il rapporto è fra imprese, si applica il disposto della L. 231/2002 (applicazione degli interessi di mora).Nel caso invece di rapporto tra impresa e privato e non vi è nessun contratto scritto, si applica l’interesse legale.Nel caso di fatture commerciali emesse da commercianti a consumatori finali per la vendita di merci o prestazioni di servizi, la prescrizione è di un anno, così come previsto dall’articolo 2955 del Codice Civile.Per interrompere la prescrizione, basta invece inviare una semplice raccomandata con cui si sollecita il pagamento.Per quanto riguarda invece le parcelle dei professionisti, l’articolo 2956 del Codice Civile prevede in 3 anni la prescrizione presuntiva delle stesse. In linea generale, questo termine decorre dalla prestazione.Per gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali invece il termine può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’accordo conciliativo o dalla revoca del mandato professionale. Per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.