Come sottolineato dal Ministero dello Sviluppo economico in un
comunicato stampa, tra le misure contenute nel DL 28 giugno 2013 n. 76,
contenente primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
IVA e altre misure finanziarie urgenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
e in vigore da ieri, figurano anche
novità in materia di
srl semplificate e
start up innovative.
Di particolare rilievo sono gli interventi relativi alla disciplina delle c.d. “società a responsabilità limitata
semplificata”, rivolta a persone fisiche “che
non abbiano compiuto i
trentacinque anni di età alla data della costituzione”.
Proprio tale limite di età viene
soppresso per effetto delle modifiche apportate all’art. 2463-
bis
c.c. dall’art. 9, comma 13 del DL, assieme al divieto di cessione delle
quote “a soci non aventi i requisiti di età”. Si segnala, inoltre,
l’introduzione della possibilità di affidare l’amministrazione
anche a non soci.
Il decreto interviene altresì sull’art. 44 del DL 83/2012 relativo alle
srl a capitale ridotto,
mediante l’abrogazione dei primi 4 commi. Viene, invece, mantenuto
l’ultimo comma concernente l’accordo per l’accesso agevolato al credito,
sostituendo, tuttavia, il riferimento “società a responsabilità
limitata a capitale ridotto” con “società a responsabilità limitata
semplificata”.
Le modifiche illustrate sembrano, quindi. volte a mantenere un
unico tipo di
srl con capitale a
1 euro.
Lo
stesso provvedimento prevede inoltre una serie di interventi
significativi anche sul fronte dei requisiti per ottenere la qualifica
di “
start up innovativa”, volti ad
ampliare l’
accesso alla relativa disciplina di favore.
Nello specifico, l’art. 9, comma 16 del DL 76/2013
sopprime la condizione prevista dal comma 2, lett. a) dell’art. 25 del DL 179/2012, in base al quale la
maggioranza delle
quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da
persone fisiche.
Rimangono, invece,
inalterati gli
ulteriori requisiti cumulativi
che la società deve rispettare per essere definita startup; nel
dettaglio, per assumere la suddetta qualifica occorre che la società:
- sia costituita e svolga attività d’impresa da non più di
48 mesi (lett. b);
- abbia la
sede principale dei propri affari e interessi in
Italia (lett. c);
-
a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il
totale del valore della produzione annua, così come risultante
dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio,
non sia
superiore a
5 milioni di euro (lett. d);
-
non distribuisca, e non abbia distribuito,
utili (lett. e);
- abbia, quale oggetto sociale
esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
-
non sia stata costituita da una
fusione,
scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g).
Le novità riguardano altresì le condizioni necessarie a dimostrare il carattere “
innovativo” della start up. Oltre a quelli sopra esposti, la start up deve, infatti, possedere almeno
uno tra i seguenti requisiti:
- le
spese in
ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al
20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di
dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso
un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia
di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Il decreto in esame, al riguardo, riduce la
quota minima di spesa in
ricerca e sviluppo dal 20% al
15% ed estende l’accesso alle imprese con
almeno due terzi della forza lavoro costituita da persone in possesso di una
laurea magistrale e alle società titolari di un
software originario
registrato presso la SIAE. Quest’ultima misura, come ha sottolinea il
MISE nel comunicato, è volta a favorire un incremento importante di
startup innovative nel campo dell’economia digitale.