domenica 28 aprile 2013

BANDO A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E DELLA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (FONDO EURO 150.000)

BANDO A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E DELLA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (FONDO EURO 150.000)

- PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 2 APRILE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

La Camera di Commercio di Cagliari sostiene la ripresa e lo sviluppo produttivo attraverso un contributo per la realizzazione di investimenti finalizzati a:

a) ampliamenti della capacità produttiva;
b) nuove localizzazioni produttive;
c) riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e/o commercializzazione
d) innovazione e ammodernamento tecnologico dei prodotti o processi produttivi.

L'iniziativa, che parte con un primo stanziamento di 150.000 euro, si inserisce in un piano straordinario a sostegno delle aziende.

Le domande dovranno essere presentate dal 2 aprile al 31 dicembre 2013 secondo le modalità previste nel bando.

giovedì 18 aprile 2013

Incentivi all'assunzione di giovani o donne Lavoratrici prive di occupazione da 6 o 24 mesi

Incentivi all'assunzione di giovani o donneLavoratrici prive di occupazione da 6 o 24 mesiNuovo anno, nuovi incentivi, infatti dal 1° gennaio scatta la previsione dell'art. 4, comma 11, legge n. 92/2012 che prevede una specificaagevolazione per l'assunzione di lavoratrici appartenenti al gentil sesso di qualsiasi età, anche per il tramite delle agenzie di somministrazione.L'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro viene ridotta del 50%, riduzione che ha effetto per dodici mesi se la lavoratrice viene assuntacon contratto a tempo determinato, agevolazione prorogata per ulteriori 6 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato,l'agevolazione si applica per 18 mesi se la lavoratrice viene assunta ex tunc a tempo indeterminato.Le lavoratrici devono risultare prive di occupazione da almeno 6 mesi o da 24 mesi, nel primo caso si applica a donne residenti (requisito cardine)in una delle regioni ammissibili ai finanziamenti europei (1) annualmente determinate con decreto ministeriale, nel secondo caso si applica alledonne che risiedono in qualsiasi altra parte d'Italia.Va rilevato che la legge Fornero indica esplicitamente quale requisito ai fini dell'agevolazione "le donne prive di un impiego regolarmente retribuito", pertanto vengono ricomprese sicuramente tutte quelle che hanno svolto lavoro in nero; ma ancor più, stante il tenore letterale della norma, virientrano sia le donne effettivamente disoccupate, che quelle inoccupate.Ed è questa la novità. Viene rilevato infatti che in questo caso, rispetto ai requisiti molto più stringenti della legge n. 407/1990, non si necessitadello status di disoccupato, ovvero di colui che abbia già instaurato rapporti di lavoro nella propria vita lavorativa, ma è ricompreso anche colui che"senza aver precedentemente svolto attività lavorativa, sia alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane" (2),cioè l'inoccupato, anche se, ad onor del vero, si tratta di una distinzione obsoleta che sarebbe bene venisse accantonata.

CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO Con la circ. 29.3.2013 n. 49, l’INPS ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro occa¬sionale di tipo accessorio introdotta, con riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, dalla L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.In particolare, l’Istituto si sofferma:• sul nuovo ambito di applicazione della tipologia lavorativa di cui si tratta, oggi non più sog¬get¬to a limitazioni di carattere soggettivo, né oggettivo (con l’eccezione del settore agrico¬lo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico;• sui suddetti limiti economici, oggi non più riferiti al committente, ma al prestatore (e, quindi, più bassi rispetto al passato), “il cui rispetto definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio”.In merito alle caratteristiche dei nuovi buoni lavoro (“orari, numerati progressivamente e datati”) e alla disciplina sanzionatoria, l’INPS richiama quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro (circ. 18/2012 e 4/2013 e nota 3439/2013).Si annunciano, infine, nuove modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.Prestatori di lavoro accessorioPremesso che, in base alle nuove disposizioni, il lavoro accessorio può ora essere utilizzato per ogni tipo di attività e con qualsiasi soggetto, l’INPS precisa che:• l’impiego di studenti non universitari, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un isti¬tu¬to scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito solo il sabato e la domenica e du¬rante le vacanze (natalizie, pasquali, estive);• tra i pensionati che possono beneficiare del lavoro accessorio rientrano i titolari di qualsiasi trat¬tamento compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa (con esclusione, dun¬que, dei titolari di trattamento di inabilità);• il DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha reintrodotto, per l’anno 2013, la possibilità di impie-gare nel lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;segue • con riferimento ai lavoratori stranieri, è prevista l’inclusione del reddito da lavoro accessorio nella determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del per¬messo di soggiorno;• in caso di utilizzo di lavoratori del pubblico impiego, restano fermi i limiti di cui all’art. 53 del DLgs. 165/2001, che prevede la richiesta di autorizzazione all’Amministrazione di apparte¬nenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”.Committenti di lavoro accessorioAl riguardo, la circolare in commento specifica che:• alla categoria degli “imprenditori commerciali” può essere ricondotto qualsiasi soggetto, per¬sona fisica e giuridica, che operi su un determinato mercato, per la produzione, la ge-stio¬ne o la distribuzione di beni e servizi;• per committenti “professionisti” si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, siano essi iscritti agli Ordini professionali, anche se assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell’Ordine, ovvero titolari di partita IVA non iscritti alle Casse, ma alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;• al regime previsto per “imprenditori commerciali” e “professionisti” sono assoggettate an-che le imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c.;• ai committenti pubblici è richiesto, oltre al rispetto del limite economico fissato in generale, anche l’osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.Passando alle specificità del settore agricolo, si distingue tra:• le aziende con volume d’affari superiore a 7.000,00 euro, per le quali il ricorso al lavoro accessorio è consentito soltanto per le attività agricole (principali e connesse) stagionali ed esclusivamente tramite l’utilizzo di pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni (oltre ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito, abilitati ad operare, per il 2013, entro il limite di 3.000 euro, in qualunque settore);• i produttori agricoli con volume d’affari inferiore, i quali possono, invece, utilizzare il sistema dei buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche non stagionale, con qualsiasi ti¬po¬logia di prestatore, purché non sia stato iscritto, nell’anno precedente, negli elenchi ana¬grafici dei lavoratori agricoli.Limiti economiciAi fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, è previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:• nella generalità dei casi (ivi compreso l’impiego nel settore agricolo), a 5.000,00 euro nel cor¬so di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 6.666,00 euro lordi;• in caso di committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti” (come sopra definiti), an¬che all’ulteriore limite di 2.000,00 euro, con riferimento a ciascun committente, da inten-der¬si come importo netto per il prestatore, pari quindi a 2.666,00 lordi;• a 3.000,00 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del sa-lario o di sostegno al reddito, da intendersi come importo netto per il prestatore, corri-spon¬denti a 4.000,00 euro lordi.Disciplina transitoriaL’INPS ribadisce che, fino al 17.5.2013, continuerà ad essere applicata la normativa previ¬gen-te:• a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti o, comunque, già acquistati alla data del 17.7.2012, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare;• nei casi di versamento per l’acquisto di voucher effettuato dopo il 18.7.2012, ma con riferi¬men¬to a prestazioni per le quali la comunicazione di avvio fosse stata effettuata antece¬den¬temente a tale data.

martedì 9 aprile 2013

Agevolazione Irap 2012 Regione Sardegna

La legge finanziaria regionale 2009 (Art. 2 comma 9 Legge regionale 14 maggio 2009, n.1) prevede la riduzione dell’aliquota IRAP per le piccole e medie imprese che operano in Sardegna.
Chi accede all'agevolazione
Accedono alle agevolazioni IRAP per gli anni 2009-2012 le PMI che operano in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione.
Il Ministero delle attività produttive (Decreto del 18 aprile 2005) definisce PMI le imprese che hanno i seguenti requisiti:
- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 43 milioni di euro.

L’agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d’imposta sia maggiore o uguale al numero dei lavoratori dipendenti occupati alla data del 31 ottobre 2008.
Non possono accedere all’agevolazione gli enti pubblici e i soggetti definiti nell’articolo 74 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
In cosa consiste l'agevolazione
Le piccole e medie imprese che accedono all’agevolazione ottengono una riduzione dello 0.9176% dell’aliquota IRAP (definita nell’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
La riduzione è passata da un valore dell’1% a un valore dello 0.9176% per le attività diverse da quelle agricole e della piccola pesca. La riduzione è stata infatti riparametrata sulla base di un coefficiente di 0.9176 in seguito a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, la quale ha ridotto l’aliquota IRAP dal 4.25% al 3.90% per le attività diverse da quelle agricole e della piccola pesca.
Pertanto chi accede all’agevolazione, per calcolare l’IRAP in Sardegna, deve applicare alla base imponibile una percentuale pari al 2.98% (e pari allo 0.9% se le imprese agevolate operano nell’ambito dell’agricoltura o della piccola pesca).

L’agevolazione non è cumulabile con quella prevista per le annualità 2008 – 2010 (articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2008), e può essere fruita unicamente nel rispetto del regime “de minimis”.
Quando presentare la richiesta
Le richieste di accesso all’agevolazione IRAP 2009 – 2012 devono essere presentate entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP.
Comunicazioni
Per accedere all’agevolazione, l’interessato deve presentare:
• una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni;
• un’attestazione nella quale dichiara di non aver usufruito di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime de minimis, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti.
Sanzioni
Nei confronti di chi accede alle agevolazioni IRAP regionali verranno attivati controlli mirati al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.
Se verrà ravvisata un’indebita fruizione dell’agevolazione, verranno applicate le sanzioni previste per i casi di omesso versamento (art. 34 del D.lgs.15/12/97 n°446).
Pertanto si consiglia di verificare se si dispongono dei requisiti per usufruire dell'agevolazione sopra enunciata.
Disitnti saluti

lunedì 8 aprile 2013

Prologata De minimis di Cagliari

Il Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie del Comune di Cagliari, con il Progetto Aiuti De Minimis intende favorire la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro, attraverso l'erogazione di contributi finanziari.Le proposte imprenditoriali saranno valutate e formalizzate in due distinte graduatorie di merito, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.La scelta di prorogare i termini finali di presentazione, intende andare incontro all'esigenza di dare più tempo per la preparazione delle domande. L'istanza di contributo, redatta utilizzando la modulistica allegata al bando dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a partire dal 15 Aprile 2013 compreso ed entro il 28 giugno 2013 compreso, al Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie - Via Roma 145 - 09124 Cagliari.Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima del 15 Aprile 2013 e oltre il 28 giugno 2013.Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione delle istanze farà fede il timbro postale indicante il giorno e l'ora di ricezione da parte di Poste Italiane.In nessun caso verranno accolti ricorsi avverso ritardi e/o smarrimenti dipendenti dal servizio di spedizione o per plichi, sebbene trasmessi nei termini, pervenuti oltre 30 giorni dalla data di scadenza e quindi in giorno successivo al 28 luglio 2013.A partire da metà maggio 2013, inoltre, sarà attivato un servizio di assistenza tecnica a favore dei soggetti interessati che si occuperà di: orientamento dei candidati; consegna del bando e della modulistica; informazioni riguardanti modalità della predisposizione della domanda e degli allegati alla stessa, fermo restando che la redazione degli stessi permane a carico del concorrente, non rientrando nell’ambito delle prestazioni richieste all’assistenza tecnica; informazioni riguardanti modalità di presentazione della domanda; informazioni riguardanti modalità della formazione della graduatoria; informazioni riguardanti modalità e tempistica dell’erogazione dei fondi; ogni eventuale ulteriore chiarimento richiesto dai soggetti interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando.