sabato 6 febbraio 2016

Altra condanna per usura nei confronti di una banca


Lo scorso 30 giugno il Giudice Perilli di Rovereto ha emesso una sentenza che riprende, citandola, la famosa sentenza 350/2013 della Cassazione di cui più volte ho parlato negli articoli scorsi.
Perché è importante?
Un giudice applica alla lettera la legge e condanna la banca, ANNULLANDO TUTTI GLI INTERESSI DI UN MUTUO.

Sembra strano dire che un Giudice applica alla lettera la legge. Purtroppo non è strano che avvenga il contrario, soprattutto quando pariamo di banche…
La legge è chiara e secondo me si articola in tre punti:
vanno considerati tutti i tipi di interessi, siano perciò CORRISPETTIVI o MORATORI;
vanno considerati quando vengono PATTUITI o CONCORDATI;
qualora si verificasse il superamento del tasso soglia, nulla è dovuto e il contratto diventa a titolo gratuito: quindi tutti gli interessi devono essere annullati.
Allora io mi chiedo, come mi sono chiesto già altre volte: “dove sta la ragione?”
Sta dalla parte di quelli che dicono che la legge è chiara e bisogna applicarla?
O dalla parte di quelli che, dietro ad altre ragioni di volta in volta diverse, dicono che non si deve condannare la banca?
Dico “di volta in volta diverse” perché a leggere le poche (per fortuna) sentenze a favore delle banche si nota una cosa: ogni volta si cerca una scusa nuova:
la sommatoria dei tassi (corrispettivo e moratorio) non è prevista da nessuna legge. VERO: è prevista da quasi tutti i contratti di mutuo.
Non si sommano tassi di natura diversa. FALSO: la legge dice che gli interessi devono essere considerati tutti: tutti quelli che a qualsiasi titolo sono concordati quindi anche quelli di mora.
A volte alcuni giudici non considerano il momento della sottoscrizione del contratto per giudicare la bontà di un tasso ma un momento successivo. FALSO: è il momento della pattuizione quello che deve essere considerato.
Alcuni giudici non considerano il fatto di RESTITUIRE TUTTI gli interessi ma solo la parte eccedente alla soglia di usura. FALSO: la legge dice (art. 1815c.c.) che qualora siano concordati interessi usurari, nulla è dovuto a titolo di interessi.