Lo scorso 30 giugno il Giudice Perilli di Rovereto ha emesso una sentenza che riprende, citandola, la famosa sentenza 350/2013 della Cassazione di cui più volte ho parlato negli articoli scorsi.
Perché è importante?
Un giudice applica alla lettera la legge e condanna la banca, ANNULLANDO TUTTI GLI INTERESSI DI UN MUTUO.
Sembra strano dire che un Giudice applica alla lettera la legge.
Purtroppo non è strano che avvenga il contrario, soprattutto quando
pariamo di banche…
La legge è chiara e secondo me si articola in tre punti:
vanno considerati tutti i tipi di interessi, siano perciò CORRISPETTIVI o MORATORI;
vanno considerati quando vengono PATTUITI o CONCORDATI;
qualora si verificasse il superamento del tasso soglia, nulla è dovuto e il contratto diventa a titolo gratuito: quindi tutti gli interessi devono essere annullati.
Allora io mi chiedo, come mi sono chiesto già altre volte: “dove sta la ragione?”
Sta dalla parte di quelli che dicono che la legge è chiara e bisogna applicarla?
O dalla parte di quelli che, dietro ad altre ragioni di volta in volta diverse, dicono che non si deve condannare la banca?
Dico “di volta in volta diverse” perché a leggere le poche (per fortuna) sentenze a favore delle banche si nota una cosa: ogni volta si cerca una scusa nuova:
la sommatoria dei tassi (corrispettivo e moratorio) non è prevista da nessuna legge. VERO: è prevista da quasi tutti i contratti di mutuo.
Non si sommano tassi di natura diversa. FALSO: la legge dice che gli interessi devono essere considerati tutti: tutti quelli che a qualsiasi titolo sono concordati quindi anche quelli di mora.
A volte alcuni giudici non considerano il momento della sottoscrizione del contratto per giudicare la bontà di un tasso ma un momento successivo. FALSO: è il momento della pattuizione quello che deve essere considerato.
Alcuni giudici non considerano il fatto di RESTITUIRE TUTTI gli interessi ma solo la parte eccedente alla soglia di usura. FALSO: la legge dice (art. 1815c.c.) che qualora siano concordati interessi usurari, nulla è dovuto a titolo di interessi.
La legge è chiara e secondo me si articola in tre punti:
vanno considerati tutti i tipi di interessi, siano perciò CORRISPETTIVI o MORATORI;
vanno considerati quando vengono PATTUITI o CONCORDATI;
qualora si verificasse il superamento del tasso soglia, nulla è dovuto e il contratto diventa a titolo gratuito: quindi tutti gli interessi devono essere annullati.
Allora io mi chiedo, come mi sono chiesto già altre volte: “dove sta la ragione?”
Sta dalla parte di quelli che dicono che la legge è chiara e bisogna applicarla?
O dalla parte di quelli che, dietro ad altre ragioni di volta in volta diverse, dicono che non si deve condannare la banca?
Dico “di volta in volta diverse” perché a leggere le poche (per fortuna) sentenze a favore delle banche si nota una cosa: ogni volta si cerca una scusa nuova:
la sommatoria dei tassi (corrispettivo e moratorio) non è prevista da nessuna legge. VERO: è prevista da quasi tutti i contratti di mutuo.
Non si sommano tassi di natura diversa. FALSO: la legge dice che gli interessi devono essere considerati tutti: tutti quelli che a qualsiasi titolo sono concordati quindi anche quelli di mora.
A volte alcuni giudici non considerano il momento della sottoscrizione del contratto per giudicare la bontà di un tasso ma un momento successivo. FALSO: è il momento della pattuizione quello che deve essere considerato.
Alcuni giudici non considerano il fatto di RESTITUIRE TUTTI gli interessi ma solo la parte eccedente alla soglia di usura. FALSO: la legge dice (art. 1815c.c.) che qualora siano concordati interessi usurari, nulla è dovuto a titolo di interessi.